Testamento

Come tradurre le proprie ultime volontà in un testamento valido e inattaccabile

Il principale rischio che corre il testatore che si cimenta nella redazione di un testamento è che questo venga impugnato dai diretti interessati. 

Se si tratta di vizi formali (ad esempio, la mancanza della data nel testamento olografo) sarebbe un vero peccato in quanto il testatore, passato a miglior vita, non è ovviamente più in grado di rimediare e di rifare un altro testamento; nel caso in cui l’impugnazione venga accolta dal Giudice, il risultato è che le ultime volontà del testatore non verranno considerate e sarà quindi la legge a disciplinare la successione.

Ecco che si pone quindi fondamentale affidarsi a un’adeguata consulenza e all’assistenza da parte di un legale per colui che si accinge a fare un testamento, in modo tale che le sue ultime volontà trovino piena attuazione e che siano a tutti gli effetti inoppugnabili. 

I casi di impugnazione sono moltissimi; essi riguardano, ad esempio, l’incapacità del testatore (coloro che sono stati dichiarati incapaci dalla legge, i minorenni, gli interdetti per infermità di mente, coloro che, anche se non interdetti, nel momento in cui hanno fatto testamento sono stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi ragione, anche transitoria), la presenza di disposizioni contra legem (ovverosia l’inserimento di disposizioni vietate dalla legge), il caso di errore, violenza o dolo. 

Con il testamento si può disporre liberamente del proprio patrimonio, salvo talune categorie di eredi più stretti (il coniuge, i figli e, in assenza di figli, i genitori e/o gli ascendenti) che hanno il diritto alla cosiddetta quota di “legittima.

Con tale quota, infatti, il legislatore ha cercato di tutelare i parenti più prossimi del defunto in caso di estromissione dal testamento.

Esistono tre tipi di testamento: 

  • il testamento olografo è quello più comune; non richiede l’intervento del Notaio, in quanto unico requisito formale a pena di nullità è che deve essere scritto interamente di pugno, datato e sottoscritto dal testatore;
  • il testamento pubblico, che è quello redatto dal Notaio, il quale raccoglie le volontà del testatore alla presenza di due testimoni; 
  • il testamento segreto, che è quello scritto (di pugno, con mezzi meccanici o dettandolo a terzi) e sottoscritto dal testatore e consegnato al Notaio, al quale viene affidato il solo compito di custodirlo tra i suoi atti.

 

Esecutore testamentario

Spesso capita che il testatore desideri inserire talune disposizioni “particolari”: disporre ad esempio che venga celebrata una messa in suo ricordo, che qualcuno si occupi dell’animale domestico, etc.  

Si tratta di volontà che magari dopo un certo periodo nessuno si cura di mantenere. 

Proprio per assicurare che tutte le disposizioni scritte nel testamento vengano rispettate il testatore può prevedere la figura dell’“esecutore testamentario”, al quale, per l’appunto, assegnare il compito di far sì che tali particolari ultime volontà trovino attuazione. 

Lo studio legale offre sul punto idonea consulenza e offre la propria disponibilità ad essere designato come esecutore testamentario.

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